Concordato preventivo e omesso versamento di imposte e contributi
Con la decisione in commento, la Corte di Cassazione torna a pronunciarsi in ordine al rapporto tra la presentazione della domanda di concordato preventivo e l’effetto eventualmente scriminante della stessa rispetto al reato di omesso versamento di imposte e contributi.
Il Tribunale di Lecco, seguendo un orientamento proposto da una pronuncia (invero) isolata, aveva escluso la rilevanza penale dell’omesso pagamento di ritenute il cui termine di scadenza si collocava nell’intervallo tra la presentazione dell’istanza di concordato e l’emissione del decreto di ammissione alla procedura; secondo il giudice di merito l’omissione sarebbe stata legittimata dalla valenza retroattiva della successiva ammissione al concordato preventivo.
La Corte di Cassazione – a seguito del ricorso da parte del Pubblico Ministero avverso l’ordinanza del Tribunale di Lecco – ha annullato l’ordinanza de qua, in adesione all’orientamento dominante – caratterizzato da maggiore rigore – espresso dalla giurisprudenza di legittimità, statuendo che: “la mera presentazione della domanda non assume rilevanza, né sul piano dell’elemento soggettivo, né su quello della esigibilità della condotta, salvo che, in data antecedente alla scadenza del debito, sia intervenuto un provvedimento del tribunale che abbia vietato il pagamento di crediti anteriori, essendo [solo] in tal caso configurabile la scriminante dell’adempimento di un dovere imposto da ordine legittimo dell’autorità ai sensi dell’art. 51 c.p.”
A sostegno della propria motivazione, il Supremo Collegio equipara il concordato preventivo introdotto con piano concordatario a quello con riserva.
Il rimando alla giurisprudenza civilistica in materia di concordato viene addotto per chiarire come la richiesta di concordato con riserva altro non sia che un segmento dell’unico procedimento di concordato preventivo (piuttosto suddiviso in due fasi ‘interne’); anche per tale primo segmento vale il c.d. principio di ‘spossessamento attenuato’, il quale non impedisce, di per sé, il compimento di atti straordinari.