L’articolo di Carlo Tremolada e Giacomo Dell’Orto su DirittoBancario in materia di confisca europea
Il 19 dicembre 2020 è entrato in vigore su tutto il territorio dell’Unione Europea il Regolamento (UE) 2018/1805 avente ad oggetto il reciproco riconoscimento tra gli Stati membri dei provvedimenti di sequestro e di confisca dei beni frutto di attività illecita emessi dalle rispettive Autorità giudiziarie. Al varo del Regolamento ha fatto seguito in ambito nazionale la circolare del Ministero della Giustizia del 18 febbraio 2021 recante le indicazioni operative necessarie a dare concreta applicazione in Italia al provvedimento europeo. Un provvedimento, quello della confisca europea, destinato a rappresentare un efficace strumento volto – scrive la Commissione europea – a “congelare i beni derivanti da attività criminose ed in tal modo a prevenire e combattere la criminalità, fornire fondi aggiuntivi da investire in attività di contrasto o in altre iniziative di prevenzione e a risarcire le vittime”.
Ci si muove ovviamente nel quadro di un articolato normativo ancora inesplorato quanto al suo concreto funzionamento ed alle sue reali implicazioni nel contrasto verso l’accumulazione di patrimoni illeciti nel territorio dell’Unione europea, ma già un primo e veloce approccio al Regolamento (UE) 2018/1805 consente di apprezzarne la novità almeno sotto due profili: 1) in primo luogo esso è immediatamente applicabile a tutti gli Stati membri senza che vi sia la necessità che ciascuno di essi provveda alla ratifica del Regolamento; ciò significa che, anche in assenza di una legge nazionale che ne recepisca i principi ed armonizzi le proprie regole processuali in materia penale con quelle degli altri Stati dell’Unione, ciascun Paese sarà tenuto a riconoscere e ad eseguire il provvedimento ablatorio (il sequestro o la confisca dei beni che rappresentano il profitto di un reato) emesso dallo Stato richiedente; 2) il novero dei reati che legittimano il ricorso da parte dell’autorità giudiziaria dei singoli Paesi dell’Unione ai meccanismi del Regolamento è assai ampio ed abbraccia buona parte delle fattispecie caratterizzanti la c.d. “criminalità economica”. Sul piano operativo dunque il Regolamento introduce un efficace e veloce strumento di ablazione a livello internazionale non più solo dei patrimoni collegati alla criminalità organizzata, ma anche dei profitti derivanti dall’attività delittuosa di singoli o di gruppi nei più svariati settori dell’economia.