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Rassegna stampa

Gestione di fondi pubblici e rilievi penalistici – Cammarata e Roetta su Diritto Bancario

By 25/05/2022Gennaio 29th, 2024No Comments
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Gestione di fondi pubblici e rilievi penalistici

L’obbligo di denuncia dell’ente erogante privato quale incaricato di pubblico servizio

1. Premessa: la gestione di fondi pubblici da parte di enti privati

La precaria situazione economica derivata dalla pandemia ha spinto lo Stato e le Regioni a intervenire in modo massivo a sostegno delle attività imprenditoriali mediante la previsione di una pluralità di finanziamenti agevolati a provvista pubblica.

Tra le modalità di concessione degli aiuti ha trovato largo impiego quella che prevede il coinvolgimento in prima linea di intermediari finanziari privati nella gestione della pratica di finanziamento. È, dunque, l’ente pubblico che affida all’istituto privato le decisioni sulle richieste di finanziamento affinché, in ottemperanza alle disposizioni di legge, vi provveda in autonomia di giudizio e assumendosi conseguentemente il rischio dell’operazione.

In astratto la scelta di questa procedura dovrebbe avere un duplice vantaggio per la PA: da una parte, infatti, l’istruzione della pratica è infatti affidata ad un soggetto in grado di procedere in modo più snello agli adempimenti connessi alla verifica dell’esistenza delle condizioni per accedere agli aiuti, dall’altra vi è un minor rischio per le casse pubbliche in virtù dell’assunzione di responsabilità da parte del soggetto erogante.

2. Natura dell’attività di gestione ed erogazione dei fondi: pubblico servizio ex art. 358 c.p.

Vista dalla prospettiva dell’istituto erogante, vi è in primo luogo da chiedersi se, trattandosi comunque di fondi di derivazione pubblica, l’operatore privato sia esposto a obblighi diversi e ulteriori rispetto a quella che è l’ordinaria attività di concessione del credito. Nello specifico, per ricondurre la questione nelle categorie penalistiche, si tratta dunque di valutare se l’attività di istruzione della pratica e di concessione di finanziamenti erogati con fondi pubblici sia o meno idonea a conferire al soggetto erogante la qualità di incaricato di pubblico servizio[1].

Ai sensi dell’art. 358 c.p. sono incaricati di pubblico servizio coloro che svolgono “un’attività disciplinata nelle stesse forme della pubblica funzione, ma caratterizzata dalla mancanza dei poteri tipici di quest’ultima, e con esclusione dello svolgimento di semplici mansioni di ordine e della prestazione di opera meramente materiale”.

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